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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA (Cann. 1650 – 1655)
Can. 1650 - §1. La sentenza che passò in giudicato può essere mandata ad esecuzione, salvo il disposto del [link] can. 1647. §2. Il giudice che ha emesso la sentenza, e, se fu interposto appello, anche il giudice di appello, possono ordinare d'ufficio o ad istanza della parte l'esecuzione provvisoria di una sentenza che non sia ancora passata in giudicato, stabilite, se del caso, idonee cauzioni, qualora si tratti di provvedimenti o di prestazioni ordinate al necessario sostentamento oppure urga un'altra giusta causa. §3. Che se la sentenza di cui al §2 viene impugnata, il giudice che deve esaminare l'impugnazione, qualora veda che questa ha un fondamento probabile e che dalla esecuzione può insorgere un danno irreparabile, può sospendere la esecuzione oppure sottoporla a cauzione. §2. Che se questi non lo voglia fare o sia negligente, l'esecuzione spetta, ad istanza della parte interessata o anche d'ufficio, all'autorità cui è soggetto il tribunale di appello a norma del [link] can. 1339, §3. §3. Per i religiosi l'esecuzione della sentenza spetta al Superiore che emise la sentenza da mandare ad esecuzione o delegò il giudice. §2. Al medesimo è consentito di occuparsi delle eccezioni circa il modo e il valore dell'esecuzione, non però del merito della causa; che se fosse altrimenti edotto che la sentenza è nulla o palesemente ingiusta a norma dei cann. [link] 1620, [link] 1622 e [link] 1645, si astenga dall'esecuzione, e rinvii la cosa al tribunale che ha emesso la sentenza, dopo averne informato le parti. §2. Trattandosi poi di azioni personali, quando l'imputato fu condannato a dare una cosa mobile, o a pagare una somma di denaro oppure a dare o fare altro, il giudice nel tenore stesso della sentenza o l'esecutore a sua prudente discrezione stabilisca un termine per l'adempimento dell'obbligo, che tuttavia non dovrà esser ristretto al di sotto dei quindici giorni e non andare oltre sei mesi.
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