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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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IL PROCESSO CONTENZIOSO ORALE (Cann. 1656 – 1670)
§2. Se il processo orale sia usato al di fuori dei casi permessi dal diritto, gli atti giudiziari sono nulli. Can. 1657 - §1. Il processo contenzioso orale si svolge in primo grado avanti ad un giudice unico, a norma del [link] can. 1424. Can. 1658 - §1. Il libello con cui s'introduce la lite, oltre alle esigenze enumerate nel [link] can. 1504, deve: 1) esporre brevemente, in maniera integrale e con chiarezza, i fatti sui quali si fondano le richieste dell'attore; 2) indicare le prove con le quali l'attore intende dimostrare i fatti e che egli non può addurre contemporaneamente, in modo che possano essere immediatamente raccolte dal giudice. §2. Al libello devono essere allegati, almeno in copia autentica, i documenti su cui si fonda la domanda. Can. 1659 - §1. Qualora il tentativo di riconciliazione a norma del [link] can. 1446, §2, si sia dimostrato inutile, il giudice, se ritiene che il libello abbia qualche fondamento, entro tre giorni, con un decreto apposto in calce al libello stesso, ordini che un esemplare della domanda sia reso noto alla parte convenuta, dando a questa facoltà di mandare, entro quindici giorni, alla cancelleria del tribunale una risposta scritta. §2. Questa notificazione ha gli effetti della citazione giudiziaria, di cui al [link] can. 1512. Can. 1661 - §1. Trascorsi i termini di cui ai cann. [link] 1659 e [link] 1660, il giudice, visti gli atti, determini la formulazione del dubbio; quindi citi tutti coloro che devono comparire ad una udienza, da tenersi non oltre un mese, allegando per le parti la formulazione del dubbio. §2. Nella citazione le parti siano informate che possono presentare un breve scritto al tribunale a comprovare le loro asserzioni, tre giorni almeno prima della udienza. Can. 1662 - Nell'udienza in primo luogo sono trattate le questioni di cui ai cann. [link] 1459-1464. Can. 1663 - §1. Le prove sono raccolte durante l'udienza, salvo il disposto del [link] can. 1418. §2. La parte e il suo avvocato possono assistere all'escussione delle altre parti, dei testimoni e dei periti. Can. 1665 - Le prove che non siano addotte o richieste nella domanda o nelle risposte, possono essere ammesse dal giudice solo a norma del [link] can. 1452; dopo che anche un solo teste fu ascoltato, il giudice può disporre di richiedere nuove prove soltanto a norma del [link] can. 1600. Can. 1667 - Raccolte le prove, nella stessa udienza avviene il dibattimento orale. §2. Il tribunale tuttavia, per la difficoltà della cosa o per altra giusta causa può differire la decisione fino al quinto giorno utile. §3. Il testo integrale della sentenza, espressamente motivata, sia notificato alle parti al più presto e ordinariamente non oltre quindici giorni.
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