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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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Articolo 3 - L'ufficio dei giudici Can. 1677 - §1. Accolto il libello il presidente o il ponente notifichi il decreto di citazione a norma del [link] can. 1508. §2. Trascorso il termine di quindici giorni dalla notifica il presidente o il ponente, a meno che una delle parti non abbia richiesto l'udienza per la contestazione della lite, entro dieci giorni stabilisca d'ufficio con suo decreto la formulazione del dubbio o dei dubbi e la notifichi alle parti. §3. La formula del dubbio non chieda soltanto se consta della nullità del matrimonio nel caso, ma deve anche determinare per quale capo o per quali capi è impugnata la validità delle nozze. §4. Dopo dieci giorni dalla notificazione del decreto, se le parti non obiettano nulla, il presidente o il ponente con un nuovo decreto stabilisca l'istruttoria della causa.
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