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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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PROCESSO PER LA DISPENSA DAL MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO §2. La dispensa poi è concessa esclusivamente dal Romano Pontefice. §2. Se il caso proposto tuttavia presenta speciali difficoltà di ordine giuridico o morale, il Vescovo diocesano consulti la Sede Apostolica. §3. Contro il decreto con cui il Vescovo respinge il libello, è dato il ricorso alla Sede Apostolica. Can. 1700 - §1. Fermo restando il disposto del [link] can. 1681, il Vescovo affidi l'istruttoria di questi processi o stabilmente o caso per caso al tribunale della propria o di altra diocesi oppure ad un sacerdote idoneo. §2. Che se fu introdotta domanda giudiziaria per la dichiarazione di nullità dello stesso matrimonio, l'istruttoria venga affidata allo stesso tribunale. Can. 1701 - §1. In questi processi deve sempre intervenire il difensore del vincolo. §2. Non è ammesso un patrono, ma per la difficoltà del caso il Vescovo può permettere che l'oratore o la parte convenuta si avvalgano dell'opera di un legale. §2. Il giudice può mostrare alla parte che ne faccia richiesta un documento prodotto o una testimonianza raccolta e stabilire il tempo per presentare le deduzioni. §2. Se l'istruzione del processo è stata affidata ad un altro tribunale a norma del [link] can. 1700, le osservazioni a favore del vincolo siano fatte nel medesimo tribunale, ma il voto di cui al §1 spetta al Vescovo committente, al quale l'istruttore insieme con gli atti trasmetterà appropriata relazione. §2. Se, a giudizio della Sede Apostolica, si richiede un supplemento d'istruttoria, ciò sarà segnalato al Vescovo indicando la materia circa la quale l'istruzione deve essere completata. §3. Che se la Sede Apostolica pronunciò con rescritto che da quanto fu prodotto non consta l'inconsumazione, in tal caso il legale di cui al [link] can. 1701, §2, può prendere visione degli atti del processo, ma non del voto del Vescovo, presso la sede del tribunale, per valutare se si possa addurre qualche grave ragione allo scopo di proporre nuovamente la domanda.
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