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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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IL PROCESSO PENALE (Cann. 1717 – 1731)
L'INDAGINE PREVIA §2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno. §3. Chi fa l'indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l'uditore nel processo; lo stesso non può, se in seguito sia avviato un procedimento giudiziario, fare da giudice in esso. Can. 1718 - §1. Qualora gli elementi raccolti sembrino bastare l'Ordinario decida: 1) se si possa avviare il processo per infliggere la pena o dichiararla; 2) se ciò, atteso il [link] can. 1341, sia conveniente; 3) se si debba ricorrere al processo giudiziario, oppure, a meno che la legge non lo vieti, si debba procedere con decreto extragiudiziale. §2. L'Ordinario revochi o modifichi il decreto di cui al §1, ogniqualvolta da elementi nuovi gli sembri di dover disporre diversamente. §3. Nell'emanare i decreti di cui ai §§1 e 2, l'Ordinario, se prudentemente lo ritiene opportuno, ascolti due giudici e altri esperti in diritto. §4. Prima di decidere a norma del §1, l'Ordinario consideri se non sia conveniente, per evitare giudizi inutili, che egli stesso o l'investigatore, consenzienti le parti, dirima la questione dei danni secondo il giusto e l'onesto.
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