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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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L'AZIONE PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI Can. 1729 - §1. La parte lesa può promuovere nel corso del giudizio penale stesso un'azione contenziosa per la riparazione dei danni ad essa inferti dal delitto, a norma del [link] can. 1596. §2. L'intervento della parte lesa di cui al §1, non è più ammissibile se non fu fatto nel primo grado del giudizio penale. §3. L'appello nella causa sui danni avviene a norma dei cann. [link] 1628-1640, anche se nel giudizio penale non è possibile l'appello; che se sono interposti entrambi gli appelli, anche se da parti diverse, si faccia un unico giudizio di appello, salvo il disposto del [link] can. 1730. §2. Il giudice che abbia così agito, dopo aver emesso la sentenza nel giudizio penale, deve giudicare sui danni, anche se il giudizio penale è ancora in corso a causa di una impugnazione interposta, o l'imputato è stato assolto per un motivo che non toglie l'obbligo di riparare i danni. Can. 1731 - La sentenza emanata nel giudizio penale, pur essendo passata in giudicato, non fa legge in alcun modo per la parte lesa, a meno che questa non sia intervenuta a norma del [link] can. 1729.
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