CAPITOLO III
I RESCRITTI
Can.
59 - §1. Per rescritto s'intende l'atto
amministrativo dato per iscritto dalla competente autorità esecutiva, per mezzo
del quale, di sua stessa natura, su petizione di qualcuno, viene concesso un
privilegio, una dispensa o un'altra grazia.
§2. Le disposizioni che sono stabilite sui rescritti,
valgono anche per la concessione della licenza, come pure per le concessioni di
grazie fatte a viva voce, se non consta altrimenti.
Can. 60 - Qualsiasi
rescritto può essere ottenuto da tutti coloro ai quali non è proibito
espressamente di farlo.
Can. 61 - Se non
consta altrimenti, un rescritto può essere ottenuto a favore di altra persona,
anche prescindendo dal suo assenso, e ha valore prima dell'accettazione da
parte del medesimo, salvo clausole contrarie.
Can. 62 - Il
rescritto in cui non viene assegnato alcun esecutore, ha effetto dal momento in
cui è firmata la lettera; gli altri, dal momento dell'esecuzione.
Can.
63 - §1. Alla validità del rescritto si
oppone la surrezione o reticenza del vero, se nella richiesta non sono stati
espressi quegli elementi che secondo la legge, lo stile e la prassi canonica
sono da esprimersi per la validità, a meno che non si tratti di un rescritto di
grazia che sia stato dato Motu proprio.
§2. Parimenti si oppone alla validità del rescritto
l'orrezione o esposizione del falso, se neppure una delle cause motivanti
proposte è vera.
§3. La causa motivante, nei rescritti nei quali non
c'è alcun esecutore, è necessario che sia vera al tempo in cui il rescritto fu
dato; negli altri al tempo dell'esecuzione.
Can. 64 - Salvo il
diritto della Penitenzieria per il foro interno, una grazia negata da qualsiasi
dicastero della Curia Romana, non può essere validamente concessa da un altro
dicastero della medesima Curia o da un'altra competente autorità al di sotto
del Romano Pontefice, senza l'assenso del dicastero con cui si iniziò a
trattare.
Can.
65 - §1. Salve le disposizioni dei §§2 e
3, nessuno richieda a un altro Ordinario una grazia negata dal proprio
Ordinario, se non fatta menzione del diniego; fatta però menzione, l'Ordinario
non conceda la grazia, senza aver avuto i motivi del diniego dall'Ordinario
precedente.
§2. Una grazia negata dal Vicario generale o dal
Vicario episcopale, non può essere concessa validamente da un altro Vicario
dello stesso Vescovo, anche avuti i motivi del diniego da parte del Vicario che
ha negato la grazia.
§3. Una grazia negata dal Vicario generale o dal
Vicario episcopale e in seguito, senza aver fatto alcuna menzione di tale
diniego, richiesta al Vescovo diocesano, è invalida; una grazia negata però dal
Vescovo diocesano non può essere validamente richiesta, anche fatta menzione
del diniego, al suo Vicario generale o al Vicario episcopale, senza il consenso
del Vescovo.
Can. 66 - Un rescritto
non diventa invalido a causa di errore nel nome della persona cui viene dato o
da cui è emesso, oppure del luogo in cui essa stessa risiede, o della cosa di
cui si tratta, purché, a giudizio dell'Ordinario, non ci sia alcun dubbio circa
la persona stessa o la cosa.
Can.
67 - §1. Se accadesse che su una medesima
cosa vengano richiesti due rescritti fra di loro contrari, quello peculiare,
nelle cose che sono espresse in modo peculiare, prevale su quello generale.
§2. Se fossero ugualmente peculiari o generali, il
precedente nel tempo prevale su quello posteriore, a meno che nel secondo non
si faccia espressa menzione del precedente, oppure se il primo richiedente non
abbia fatto uso del suo rescritto per dolo o per notevole negligenza.
§3. Nel dubbio se il rescritto sia invalido o no, si
ricorra a colui che ha dato il rescritto.
Can. 68 - Un
rescritto della Sede Apostolica in cui non viene assegnato alcun esecutore,
allora soltanto deve essere presentato all'Ordinario del richiedente, quando
ciò sia ingiunto nella lettera medesima, oppure si tratti di cose pubbliche, o
si renda necessario comprovare le condizioni.
Can. 69 - Il rescritto,
per la cui presentazione non è definito alcun tempo, può essere esibito
all'esecutore in qualsiasi momento, purché non ci siano frode e dolo.
Can. 70 - Se nel
rescritto la stessa concessione fosse commessa all'esecutore, spetta a lui
secondo il suo prudente arbitrio e la sua coscienza concedere o negare la
grazia.
Can. 71 - Nessuno è
tenuto a usare un rescritto concesso solamente in suo favore, a meno che per
altro titolo a ciò non sia tenuto da obbligo canonico.
Can. 72 - I
rescritti concessi dalla Sede Apostolica, che sono scaduti, possono essere
prorogati una sola volta per giusta causa da parte del Vescovo diocesano,
tuttavia non oltre tre mesi.
Can. 73 - Nessun
rescritto è revocato a causa di una legge contraria, a meno che la legge stessa
non disponga altrimenti.
Can. 74 - Benché
una persona possa usare in foro interno di una grazia concessale oralmente, è
tenuta a provarla per il foro esterno, ogniqualvolta ciò le sia legittimamente
richiesto.
Can. 75 - Se il
rescritto contiene un privilegio o una dispensa, si osservino inoltre le disposizioni
dei canoni che seguono.
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