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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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I PRIVILEGI §2. Il possesso centenario o immemorabile induce la presunzione che il privilegio sia stato concesso. Can. 77 - Il privilegio è da interpretarsi a norma del [link] can. 36, §1; ma ci si deve sempre servire di una interpretazione tale, per cui i dotati di privilegio abbiano a conseguire davvero una qualche grazia. Can. 78 - §1. Il privilegio si presume perpetuo, se non si prova il contrario. §2. Il privilegio personale, cioè quello che segue la persona, si estingue con essa. §3. Il privilegio reale cessa con la distruzione totale della cosa o del luogo; il privilegio locale però rivive, se il luogo viene ricostituito entro cinquanta anni. Can. 79 - Il privilegio cessa per revoca da parte dell'autorità competente a norma del [link] can. 47, fermo restando il disposto del [link] can. 81. §2. Qualsiasi persona fisica può rinunciare al privilegio concesso solamente in proprio favore. §3. Le persone singole non possono rinunciare al privilegio concesso a una persona giuridica, o in ragione della dignità del luogo o della cosa; né alla stessa persona giuridica è lecito rinunciare a un privilegio a lei concesso, se la rinuncia torni a pregiudizio della Chiesa o di altri. Can. 83 - §1. Il privilegio cessa passato il tempo o esaurito il numero dei casi per i quali fu concesso, fermo restando il disposto del [link] can. 142, §2. §2. Cessa pure, se con il progredire del tempo le circostanze, a giudizio dell'autorità competente, sono talmente cambiate, che sia risultato nocivo o il suo uso divenga illecito.
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