Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText |
Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
|
|
§2. Se il diritto di presentazione compete a un collegio o a un gruppo di persone, colui che deve essere presentato sia designato osservando le disposizioni dei cann. [link] 165-179. §2. Nessuno può presentare se stesso; un collegio o un gruppo di persone però può presentare uno dei suoi membri. §2. Se il presentato avesse rinunciato prima che sia stata fatta l'istituzione o fosse deceduto, chi gode del diritto di presentare, entro un mese dalla ricezione della notizia della rinuncia o della morte, può esercitare nuovamente il suo diritto. Can. 162 - Chi, entro il tempo utile, a norma del [link] can. 158, §1 e del [link] can. 161, non ha fatto la presentazione, e parimenti colui che ha presentato due volte una persona riconosciuta non idonea, perde per quel caso il diritto di presentazione, e all'autorità cui spetta dare l'istituzione, compete provvedere liberamente all'ufficio vacante, con l'assenso tuttavia dell'Ordinario proprio del candidato alla provvisione.
|
Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText |
Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License |