Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText |
Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
|
|
§2. Se qualcuno di quelli che devono essere chiamati fu trascurato e perciò è stato assente, l'elezione vale; purtuttavia su istanza del medesimo, una volta provata l'omissione e l'assenza, l'elezione, anche se fu confermata, deve essere rescissa dall'autorità competente, purché consti giuridicamente che il ricorso è stato trasmesso almeno entro tre giorni dalla ricezione della notizia dell'elezione. §3. Che se fosse stata trascurata più della terza parte degli elettori, l'elezione è nulla per il diritto stesso, a meno che tutti i non convocati non siano effettivamente intervenuti. §2. Se qualcuno degli elettori è presente nella casa, in cui si tiene l'elezione, ma non può partecipare all'elezione per malferma salute, sia richiesto il suo voto scritto da parte degli scrutatori. §2. Se uno dei predetti viene ammesso, il suo voto è nullo, ma l'elezione vale, a meno che non consti che, tolto quel voto, l'eletto non ha riportato il numero dei voti richiesto. §2. Le condizioni poste al voto prima dell'elezione si ritengano come non aggiunte. §2. Gli scrutatori raccolgano i voti e di fronte al presidente dell'elezione esaminino se il numero delle schede corrisponda al numero degli elettori, procedano allo scrutinio dei voti stessi e facciano a tutti sapere quanti voti abbia riportato ciascuno. §3. Se il numero dei voti supera il numero degli elettori, nulla si è realizzato. §4. Tutti gli atti dell'elezione siano accuratamente descritti da colui che funge da attuario, e, firmati almeno dallo stesso attuario, dal presidente e dagli scrutatori, siano diligentemente custoditi nell'archivio del collegio. §2. Se si tratta di un collegio o di un gruppo formato da soli chierici, i compromissari devono essere costituiti nell'ordine sacro; altrimenti l'elezione è invalida. §3. I compromissari devono osservare le disposizioni del diritto sulle elezioni e, per la validità dell'elezione, devono attenersi alle condizioni apposte al compromesso, non contrarie al diritto; le condizioni invece contrarie al diritto si ritengano come non apposte. Can. 176 - Se non è disposto altro dal diritto o dagli statuti, si ritenga eletto e venga proclamato dal presidente del collegio o del gruppo colui che ha riportato il numero richiesto dei voti, a norma del [link] can. 119, n. 1. §2. Se l'eletto non ha accettato, perde ogni diritto proveniente dall'elezione né questo rivive per una accettazione susseguente, ma può essere di nuovo eletto; il collegio o il gruppo, precisamente entro un mese dall'aver conosciuto la non-accettazione, deve procedere a una nuova elezione. §2. L'autorità competente, se avrà trovato idoneo l'eletto a norma del [link] can. 149, §1, e l'elezione sia stata compiuta a norma del diritto, non può negare la conferma. §3. La conferma deve essere data per iscritto. §4. Prima dell'intimazione della conferma, non è lecito all'eletto intromettersi nell'amministrazione dell'ufficio sia nelle cose spirituali sia in quelle temporali, e gli atti eventualmente da lui posti sono nulli. §5. Intimata la conferma, l'eletto ottiene l'ufficio con pieno diritto, a meno che non si disponga altrimenti dal diritto.
|
Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText |
Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License |