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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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§2. I compromissari non possono postulare, se ciò non è stato espresso nel compromesso. Can. 181 - §1. Perché la postulazione abbia valore, si richiedono almeno i due terzi dei voti. §2. Il voto per la postulazione deve essere espresso per mezzo della parola: postulo, o termine equivalente; la formula: eleggo o postulo, o altra equipollente, vale per l'elezione, se l'impedimento non esista, altrimenti per la postulazione. §2. Se la postulazione non fosse stata trasmessa entro il tempo stabilito, per lo stesso fatto è nulla, e il collegio o il gruppo per quella volta è privato del diritto di eleggere o di postulare, a meno che non si provi che il presidente sia stato trattenuto da un giusto impedimento nel trasmettere la postulazione o si sia astenuto dal trasmetterla a tempo opportuno per dolo o per negligenza. §3. Il postulato non acquista alcun diritto dalla postulazione; l'autorità competente non è tenuta all'obbligo di ammetterla. §4. Gli elettori non possono revocare la postulazione una volta fatta all'autorità competente, se non con il consenso dell'autorità stessa. §2. Se invece la postulazione è stata ammessa, ciò sia reso noto al postulato, che deve rispondere a norma del [link] can. 177, §1. §3. Chi accetta la postulazione ammessa, ottiene immediatamente l'ufficio con pieno diritto.
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