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Codice di Diritto Canonico IntraText CT - Lettura del testo |
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PERDITA DELL'UFFICIO ECCLESIASTICO §2. Venuto meno in qualsiasi modo il diritto dell'autorità dalla quale fu conferito, l'ufficio ecclesiastico non si perde, a meno che non sia disposto altro dal diritto. §3. La perdita dell'ufficio, che ha sortito effetto, sia resa nota quanto prima a tutti quelli cui compete un qualche diritto nella provvisione dell'ufficio.
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