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Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli
Istruzione sull’invio all’estero

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A. Norme per l'invio agli studi dopo l'ordinazione sacerdotale

art. 1 - Il Vescovo diocesano dei Paesi di missione, valutati i bisogni concreti e sentito il parere dei suoi collaboratori, scelga il sacerdote più idoneo a proseguire gli studi per la specializzazione richiesta, e ne chieda il consenso. Stabilisca quindi la materia di studio in cui il sacerdote dovrà specializzarsi, la Facoltà a cui si dovrà iscrivere e la data del rientro definitivo

art. 2 - Prenda accordi, per iscritto, con il Vescovo della Diocesi e con l'Organismo preposto ove ha deciso di inviare il sacerdote, anche per quanto riguarda il suo sostentamento economico

art. 3 - Concordi con il Vescovo ospitante l'attività pastorale che il sacerdote potrà svolgere, per il solo periodo della durata degli studi, senza che questa comporti incarichi gravosi che impediscano il completamento degli studi nel tempo convenuto e che non richiedano la stabilità prevista dal diritto13

art. 4 - Il Vescovo diocesano che accoglie nella propria Diocesi sacerdoti studenti dei Paesi di missione, verifichi che vi siano accordi precisi, come sopra specificato, con il Vescovo che invia agli studi il sacerdote

art. 5 - Il Vescovo che accoglie assicuri un'assistenza spirituale adeguata per i sacerdoti studenti nella propria Diocesi, li inserisca nella pastorale diocesana e li renda partecipi della vita del Presbiterio, seguendoli con paterna sollecitudine

art. 6 - Il medesimo, in caso di gravi problemi, sentito il Vescovo che ha inviato il sacerdote, prenda provvedimenti adeguati che possono giungere fino a negare la licenza di permanere nella propria Diocesi14

art. 7 - Il sacerdote che si rifiuti ostinatamente, anche dopo l'ammonizione prescritta15, di obbedire alla decisione del proprio Vescovo di rientrare in Diocesi, venga punito con giusta pena, secondo le norme del diritto16. Prima di procedere, il Vescovo che invia informi debitamente il Vescovo ospitante.




13 Per esempio l'ufficio di parroco, secondo il can. 522 del C.I.C..



14 Cfr. C.I.C., can. 271 §3.



15 Cfr. C.I.C., can. 1347 § 1.



16 Cfr. C.I.C., can. 273 e can. 1371 n. 2.




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