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Pius PP. VI
Summa Dei

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Capitolo XII

Così pure i Vescovi potranno favorire le monache, oblate o altre fanciulle o donne sia in clausura, sia in altre pie case o comunità, o anche anacoreti ed eremiti, o laici o ecclesiastici, secolari o regolari, in carcere o in schiavitù, o impediti da qualche infermità fisica o da qualsiasi altro motivo nell’eseguire le visite, purché con i criteri suddetti. Così pure ai fanciulli non ancora ammessi alla prima comunione si può concedere la dispensa dalla comunione; e a tutti e ai singoli, attraverso regolari, prelati o superiori o attraverso prudenti confessori si possono prescrivere altre opere di pietà o carità o religione in luogo delle visite o in luogo delle predette comunioni. Ai capitoli, alle congregrazioni, tanto di secolari che di religiosi, alle associazioni, alle confraternite o ai collegi di qualunque specie che visitano queste chiese processionalmente si possono ridurre le suddette visite secondo un prudente giudizio: parimenti concediamo l’indulgenza a tenore della presente.




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