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| Pius PP. VI Summa Dei IntraText CT - Lettura del testo |
Inoltre [concediamo l’indulgenza] alle stesse monache e alle loro novizie che per questo fine eleggano un qualunque confessore approvato dall’Ordinario del luogo nel quale si trovano i loro monasteri. A tutti gli altri, ai singoli cristiani di ambo i sessi, tanto laici che ecclesiastici, secolari e di qualunque ordine, congregazione ed istituto da nominare espressamente, concediamo permesso e facoltà di potersi eleggere a questo effetto qualunque prete confessore, sia secolare, sia d’ordine diverso, abilitato ad ascoltare le confessioni dei secolari dagli attuali Ordinari delle città, diocesi e territori dove saranno ricevute siffatte confessioni. Nello spazio del suddetto semestre, coloro che sinceramente e seriamente vogliono conseguire il presente Giubileo e hanno l’intenzione di lucrarlo e di fare tutto il necessario per lucrarlo, vadano da loro a confessarsi in foro conscientiae per essere assolti da ogni sentenza di scomunica, di sospensione e dalle altre sentenze ecclesiastiche e dalle censure a jure o ab homine comminate per qualsiasi causa o inflitte dall’Ordinario del luogo e riservate a Noi o alla Sede Apostolica, anche nei casi generali e riservati al Sommo Pontefice e alla Sede Apostolica in forma speciale e che non sono comprese nella più ampia concessione, nonché da tutti i peccati ed eccessi quanto vuoi gravi ed enormi riservati agli stessi Ordinari, a Noi e alla Sede Apostolica, come si è detto prima: ad essi verrà imposta una pena salutare e ogni altra aggiunta de jure. Anche i voti giurati e riservati alla Sede Apostolica di castità, di religione ed obbligatori che furono accettati da un terzo, oppure in cui si tratta del danno di un terzo, nonché nelle penali che si chiamano preservative dal peccato (a meno che la futura commutazione sia giudicata tale che non raffreni dal fare peccati, come la precedente materia del voto) potranno essere commutati in altre opere pie e salutari. Ai penitenti insigniti di ordine sacro, anche regolari caduti in irregolarità occulta nell’esercizio dei compiti dell’ordine stesso, concediamo di poter dispensare.