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Pius PP. VI
Quo luctu

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Capitolo III

Inoltre vi diamo facoltà di ammettere i chierici ai quattro ordini minori, – a quelli che non li hanno ancora ricevuti – in quattro giorni, feriali o meno, o in una sola volta, e poi ammetterli agli ordini del suddiaconato, diaconato e presbiterato in tre domeniche o altri giorni festivi non consecutivi, ma lasciando un certo spazio da definirsi a vostra discrezione, anche fuori dei tempi stabiliti dal diritto e senza rispettare gl’intervalli fissati dal Concilio di Trento, senza attendere un anno, anche se in ciascuno di detti ordini, prima di passare al successivo, non si siano esercitati. È pure consentito che anche semplici sacerdoti possano benedire i paramenti sacri, i tabernacoli per la custodia del Santissimo Sacramento dell’Eucarestia, altri strumenti necessari al santo sacrificio della Messa, consacrare i calici e le patene col crisma benedetto da voi o da qualunque altro Vescovo che abbia però comunione con la Sede Apostolica. Possano altresì liberamente e lecitamente riaprire al culto le chiese sconsacrate mediante acqua benedetta dal Vescovo e, in caso di necessità, anche con acqua non benedetta dal Vescovo; con la Nostra apostolica autorità attribuiamo piena ed ampia facoltà di subdelegare a tenore delle presenti norme. Questo disponiamo nonostante le leggi apostoliche confermate nei Concili universali, sinodali e provinciali e nelle istituzioni generali e speciali, respinta qualsiasi altra eccezione.




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