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| Pius PP. VI Cum nos superiori IntraText CT - Lettura del testo |
Motu proprio, con sicura dottrina e nella pienezza del potere apostolico, soltanto in quelle assemblee che si terranno per prime allo scopo di eleggere il Pontefice dopo la Nostra morte e anche in quelle che tosto seguiranno finché (speriamo di no!) per nulla mutate in meglio le circostanze, muoia il Nostro successore senza aver promulgato una nuova legge sulla questione, vogliamo derogare e chiaramente ed espressamente deroghiamo non solo da quelle leggi che riguardano le assemblee da tenere nello stesso luogo dove è morto il Pontefice ma anche da tutte le cerimonie solenni e dalle consuetudini che non riguardano affatto la sostanza della elezione canonica e che nella elezione del Pontefice sono solitamente rispettate per la prescrizione e le norme dei Romani Pontefici e soprattutto per la Costituzione Ubi periculum del beato Gregorio X edita nel Concilio generale di Lione; per la Costituzione Ne Romani di Clemente V edita nel Concilio generale di Vienna; per la Costituzione Licet in constitutione di Clemente VI (anno 1351); Ad Romani Pontificis di Urbano VIII (1626); In eligendis di Pio IV (1562); per le due Costituzioni Aeterni Patris e Decet Romanum Pontificem di Gregorio XV (1621); per la Costituzione Apostolatus officium di Clemente XII (1732), e per la Nostra Christi Ecclesiae dello scorso anno (per tutto ciò che è contrario a quest’ultima); contemporaneamente sciogliamo e dichiariamo sciolti i Cardinali, tutti e singoli, da ogni vincolo di giuramento con cui si impegnarono a rispettare e a conservare tutte quelle norme nella elezione del Pontefice, sia nelle prime che nelle future assemblee, e fino a quando sia necessario soltanto per le assemblee immediatamente seguenti.