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| Pius PP. VI Cum nos superiori IntraText CT - Lettura del testo |
Inoltre ben comprendiamo che gioverà moltissimo alla celerità della elezione se i Cardinali, prima della Nostra morte, si scambieranno opinioni e decideranno quale sia il modo più rapido di applicare quelle norme che Noi abbiamo stabilito, e come si possa procedere alla elezione del futuro Pontefice consapevolmente e presto. Le Costituzioni apostoliche infliggono gravissime censure a coloro che, vivente il Pontefice e senza consultarlo, osano parlare e deliberare sulla elezione del suo successore, come è previsto nella Costituzione Cum secundum di Paolo II; pertanto Noi, derogando a questa Costituzione e ad altre di tale tenore, concediamo a tutti e ai singoli Cardinali (anche mentre siamo in vita) la facoltà di discorrere, di deliberare, di accordarsi sul metodo più semplice per eseguire e regolare le questioni che Noi abbiamo previsto. Conseguentemente, nello stabilire il giorno delle assemblee, il luogo dove esse dovranno essere convocate, la clausura del conclave (se sia da conservare o da abolire), la scelta di coloro da designare come ministri nel conclave, e infine tutte quelle procedure che parranno necessarie a una meditata elezione del Pontefice, i Cardinali siano liberi di discutere, di deliberare e di ordinare : purché in questa facoltà di decidere e di ordinare permanga sempre la disposizione che a nessuno dei Cardinali è lecito concordare o deliberare circa colui che dovrà essere eletto Pontefice se non dopo la Nostra morte.