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Pius PP. VI
Christi Ecclesiae

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Capitolo III

Le stesse attuali difficoltà derivanti dalle circostanze e dai tempi, che a stento possiamo sperare si possano tanto facilmente convertire nell’antica regola di pubblica e sicura quiete, in modo che nessun ostacolo si frapponga all’osservanza dell’altra norma circa il giorno dell’entrata in conclave dei Cardinali che saranno presenti e che sono tenuti a riunirsi in un dato giorno dopo la vacanza delle sede pontificia, e ad essere rinchiusi per portare a termine l’elezione, Ci inducono, dopo matura riflessione, ad esprimere ciò che pensiamo e ciò che in avvenire occorre fare, dopo aver eliminato dal cuore ogni dubbio che vi può nascere. Sappiamo che quella consuetudine fu introdotta alcuni secoli or sono e successivamente confermata, e che ancor più si rafforzò dopo le Costituzioni di Gregorio X, Pio IV, Gregorio XV e di altri Pontefici e soprattutto di Clemente XII che nella sua Costituzione Apostolatus officium non fece di essa alcuna esplicita menzione, ma la confermò genericamente insieme con le altre che già erano state stabilite dai precedenti Pontefici, affinché appunto nel decimo giorno dopo la morte del Pontefice i Cardinali abbiano l’obbligo di entrare in conclave e, in esso rinchiusi, di dedicarsi alla elezione. Secondo questa norma molti canonisti affermano che i Cardinali hanno un dovere di coscienza in quanto è giusto e corretto che i Cardinali assenti siano in grado di intervenire nello spazio di dieci giorni, senza che tuttavia tale spazio sia prorogato per l’assenza di alcuni, in quanto si ritiene debba avere maggior peso il fatto che la Chiesa non può restare troppo a lungo senza un capo visibile, senza il suo pastore. Forse che si può imporre una ben definita norma alla indefinita difficoltà di tempi assai agitati? Chi ora potrebbe prevedere, in questi umani frangenti che dubitiamo possano volgere a mutamento, quali sono i tempi prestabiliti per operare in gravissime ed importantissime circostanze, e quali occorre talvolta abbreviare o al contrario protrarre? Pertanto mitighiamo quella consuetudine e norma dei dieci giorni e consentiamo o concediamo ai Cardinali di Santa Romana Chiesa che saranno presenti la facoltà di non attendere il termine di dieci giorni dalla vacanza della Sede Apostolica, e di prevenire i previsti impedimenti adunandosi in conclave e rompendo ogni indugio; se poi sovrasta qualche grave difficoltà o per l’insorgere tumultuoso del popolo inquieto o per il timore di incursioni o di guerra o per altri e simili e prossime cause di eventi calamitosi; o se al contrario quella stessa gravità degli impedimenti già sia presente e con la sua violenza sembri sconvolgere ogni cosa né conceda spazio alcuno alla tranquillità e alla libertà, allora gli stessi Cardinali dovranno estendere e prorogare quel lasso di tempo finché la tempesta a poco a poco si attenui e rifulga un più sereno ordine di cose. Vogliamo che appartengano ai Cardinali di Santa Romana Chiesa la valutazione e il potere, secondo le circostanze, di decidere l’inizio del conclave in questo o in quel luogo, e anche se non tutti saranno consenzienti, in ogni caso tutti saranno tenuti ad aderire alle decisioni della maggioranza e ad eseguirle.




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