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Pius PP. VI
Super soliditate

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Capp. XXII-XXIV

XXII.

1. Seguendo in eguali cause gli esempi dei Nostri predecessori, abbiamo ritenuto opportuno esporre queste cose un po’ più diffusamente, come richiede la ragione del Nostro dovere, cercando non i Nostri vantaggi, ma quelli delle anime, tenendoci impegnati a conservare l’unità nel vincolo della pace, intenti a far sì che – svelate le frodi di coloro che abusano del nome dei Padri per sconvolgerne le sentenze – tutti capiscano che agli stessi antichi Padri nulla stette più a cuore che da parte di tutti si conservasse l’unità in quella Cattedra che da Cristo è stata costituita madre e maestra di tutte le altre.

XXIII.

1. Per certo un solo ovile è la Chiesa di Cristo, della quale l’unico supremo pastore è lo stesso Cristo che regna nei cieli; Egli lasciò sulla terra un solo supremo vicario, pastore visibile, nella cui voce le pecore udissero la voce di Cristo, affinché, sedotte da voci straniere, non si disperdessero in pascoli avvelenati e mortiferi.

2. Pertanto, affinché i fedeli affidati alla Nostra cura possano con maggior cautela evitare le cose profane e i vaniloqui che servono all’empietà, e possano restare costantemente legati a questa Cattedra d’unità, nella quale Pietro tuttora vive come in una propria Sede, e presiede e assicura la verità della fede a coloro che la cercano, e affinché non consentano di essere attirati in questa frode, pensando che sia stato estorto per ambizione, affidato per ignoranza o adulazione, o procacciato con male arti ciò che è stato stabilito per ordine di Cristo. Noi abbiamo disposto che il citato opuscolo, tradotto dalla lingua germanica in quella latina, venisse sottoposto all’esame di molti maestri in sacra teologia; in possesso delle loro consultazioni, uditi i voti dei Venerabili Nostri Fratelli, i Cardinali di Santa Romana Chiesa inquisitori generali in tutta la repubblica cristiana contro la pravità eretica espressi alla Nostra presenza, motu proprio e per certa scienza, con la pienezza della potestà apostolica riproviamo e condanniamo il predetto libello il cui titolo latino è "Quid est papa? Con dispensa della Cesarea commissione regale delle censure dall’apposizione del nome dell’autore. Vienna, presso Giuseppe Edlen de Kurzbeck, 1782", e in Greco un titolo equivalente, in quanto contiene proposizioni rispettivamente false, scandalose, temerarie, ingiuriose, inducenti allo scisma, erronee, inducenti all’eresia, eretiche ed altre già condannate dalla Chiesa; vogliamo e decretiamo che tale libello sia riprovato e condannato per sempre.

XXIV.

1. Concediamo inoltre che nessun fedele di Cristo, di qualunque grado e dignità, ancorché degno di specialissima menzione, osi o presuma leggere o trattenere il predetto libello già stampato o manoscritto, sia nel suo testo originale, sia in qualunque altra versione, oppure osi ristamparlo o farlo stampare, sotto pena di sospensione a Divinis se si tratta di persone ecclesiastiche, e sotto pena di scomunica maggiore se si tratta di persone secolari: pene da incorrersi ipso facto senz’altra dichiarazione. Riserviamo a Noi e ai Pontefici Romani Nostri successori l’assoluzione e la remissione di tali pene, eccettuato soltanto – quanto alla scomunica predetta – che qualsiasi confessore possa assolvere da tale censura in articulo mortis.




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