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Pius PP. VI
Quae causa

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Capp. VII-IX

VII.

1. Similmente a quanti saranno impediti per la salute o per altra legittima causa, se avranno recitato le medesime preghiere e compiuto altre opere in sostituzione delle preghiere secondo il giudizio del confessore, concediamo di poter lucrare l’indulgenza.

VIII.

1. Infine, affinché non siano privati di questo beneficio coloro che esercitano il mestiere della pastorizia, non potendo essi allontanarsi dalla custodia delle loro greggi se non per breve tempo e vicendevolmente scambiarsi, volendo provvedere anche a loro mutiamo le chiese designate con la visita ad una sola chiesa più vicina, per una sola volta, così che confessati i loro peccati, ricevuto devotamente il sacramento della santissima Eucarestia, siano in condizioni di conseguire la suddetta indulgenza. Queste indulgenze potranno essere applicate in suffragio delle anime del purgatorio.

IX.

1. Per ottenere più facilmente questi benefici, i fedeli di ambo i sessi, tanto laici che ecclesiastici secolari e regolari di qualunque ordine, congregazione ed istituto potranno scegliersi come confessore qualunque sacerdote approvato, tuttavia con riferimento alle suddette persone, a quei confessori concediamo ampia facoltà di assolvere secondo coscienza da qualsiasi sentenza di scomunica, sospensione, interdizione e da altre sentenze ecclesiastiche, censure e pene inflitte dai sacri canoni e dai giudici in qualunque occasione e causa; e da ogni peccato di intemperanza, reati e delitti, ancorché gravi e straordinari riservati agli Ordinari territoriali o a Noi stessi e alla Sede apostolica per qualsiasi costituzione Nostra o dei romani Pontefici che Ci hanno preceduto: costituzioni delle quali vogliamo siano qui compresi i contenuti. Il confessore potrà assolvere e liberare "in foro conscientiae", eccettuati tuttavia gli eretici sui dogmi e i loro complici nell’errore; del pari potrà sciogliere qualunque voto (eccettuati quelli di vincolo religioso e di castità) e permutarlo in altre opere pie e di salvezza, purché tuttavia siano aggiunte ad esse, e in ogni caso sopra indicato, una penitenza salutare e qualche altra a discrezione dello stesso confessore.

2. Con la presente non intendiamo però – così come non intese nessun Nostro predecessore nell’indire il Giubileo – dispensare coloro che si sono resi colpevoli di qualche irregolarità pubblica, nascosta o nota, per debolezza, incapacità, inabilità contratta in qualsiasi modo, né intendiamo conferire in proposito alcuna facoltà di dispensare, riabilitare o restituire nello stato precedente, anche "in foro conscientiae". Neppure intendiamo in alcun modo che la presente lettera possa o debba favorire coloro che da Noi e da qualche prelato, o da un giudice ecclesiastico sono stati scomunicati, sospesi, interdetti, se non hanno riparato entro il tempo dello stesso Giubileo e non si sono messi d’accordo con le parti.




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