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| Pius PP. IX Ex aliis nostris IntraText CT - Lettura del testo |
Affinché possano lucrare questa indulgenza anche le monache e le altre persone che vivono in perpetuo nel chiostro, e chiunque viva in carcere, o per infermità fisica o qualunque altro impedimento non sia in grado di compiere qualcuna delle opere sopra indicate, concediamo ai Confessori che dovranno essere scelti per essi con le modalità dette più avanti, la potestà di commutarle in altre opere di pietà e di differirle in altro prossimo tempo, con la facoltà anche di dispensare dalla Comunione i fanciulli che non siano ancora stati ammessi alla prima Comunione. Parimenti agli stessi fedeli delle vostre diocesi, sia laici che ecclesiastici, secolari e regolari, e appartenenti a qualsivoglia Istituto, compresi quelli che esigerebbero speciale menzione, concediamo licenza e facoltà di scegliersi per questa ragione come Confessore un qualunque Presbitero secolare o regolare tra coloro che riterrete di designare come i più idonei per questo fine. (Di questa facoltà potranno usufruire pure le monache, anche se esenti dalla giurisdizione dell’Ordinario, e le altre donne che vivano nei chiostri, purché il Confessore sia approvato per le monache).