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Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace
Conferenza contro il razzismo

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Le discriminazioni positive

La prossima Conferenza di Durban, si propone anche di promuovere, in quanto "buona pratica", quelle che vengono definite come "discriminazioni positive". La Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965, che la Santa Sede ha ratificato, prevede in effetti la possibilità di adottare misure speciali "al solo fine di assicurare in modo adeguato il progresso di alcuni gruppi razziali o etnici o di individui bisognosi della protezione che può essere loro necessaria per garantirgli il godimento dei diritti dell'uomo… in condizioni di eguaglianza" (art. §4). Su questa base della "azione positiva", alcuni paesi hanno adottato legislazioni che concedono una protezione speciale in favore, specialmente, dei popoli autoctoni o minoritari. La scelta di questo tipo di politica rimane, però, controversa. Esiste il rischio reale che tali misure cristallizzino la differenza piuttosto che favorire la coesione sociale, che in materia di impiego o di vita politica, per esempio, gli individui siano reclutati o eletti in funzione del loro gruppo etnico e non in funzione delle loro competenze e, infine, che la libertà di scelta risulti condizionata. E' incontestabile che il peso dei precedenti di carattere storico, sociale culturale, esigono, a volte, da parte degli Stati, azioni positive. I popoli autoctoni, in particolare, soffrono ancora molto a causa di discriminazioni. Ora, la Chiesa cattolica, sempre molto attenta alla difesa della realtà dell'uomo concreto, situato e storico, rivendica un rispetto effettivo dei diritti dell'uomo. Queste politiche trovano dunque la loro legittimità dal momento in cui la prudente riserva dell'articolo §4 della Convenzione del 1965 è rispettata. Questo dispone, in effetti, che le misure di discriminazioni positive siano temporanee, che non debbano avere come effetto il mantenimento di diritti distinti per gruppi differenti e non debbano essere mantenute in vigore una volta ottenuti gli obiettivi prefissi.




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