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| Clemens PP. XIV Decet quam maxime IntraText CT - Lettura del testo |
1. Infine le multe o le pene pecuniarie – quando saranno rese necessarie dalla natura del reato o dalle caratteristiche di chi lo commette – saranno devolute a scopi pii e per l’attuazione della giustizia, in modo che nulla torni a vantaggio personale del vescovo o dei suoi vicari o di chiunque dei suoi rappresentanti, né direttamente né indirettamente. Per eliminare ogni dubbio o sospetto di non corretta applicazione delle multe, sarà meglio – e perciò lo riteniamo necessario – che nelle sentenze stesse siano designate le istituzioni religiose o le chiese a favore delle quali devono essere destinate le predette pene pecuniarie, tenendo sempre conto, in ciò, di quelle che hanno maggior bisogno ed anche del domicilio di coloro che hanno commesso il reato.