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Clemens PP. XIV
Decet quam maxime

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III.

1. In primo luogo per quanto riguarda le ordinazioni sacre, non vi possono assolutamente sfuggire le numerosissime ed altrettanto sante leggi della Chiesa, con le quali in qualunque tempo è stato vietato che i vescovi e gli altri collaboratori nel conferimento delle sacre ordinazioni, o comunque rappresentanti ufficiali trattenessero alcunché dai donativi degli ordini. Questo è stato chiaramente sancito nel sinodo ecumenico di Calcedonia nel 451 (canone 2); in quello di Roma sotto san Gregorio Magno nel 600 o nel 604 (canone 5, ovvero epist. 44, lib. 4, indiz. 13); nel secondo sinodo ecumenico Niceno dell’anno 787 (canone 5); in quello di Salegunstadt dell’anno 1022 (can. 3); nel quarto Lateranense, sotto Innocenzo III, nel 1215; in quelli di Tours, di Bracara, di Barcellona e di altri luoghi riferiti da Cristiano Lupo (dissert. 2, proemio De simonia cap. 9, tomo 4) e da Gonzalez (capitolo Antequam 1, De simonia, n. 9), e più recentemente dal Concilio di Trento (sess. 21, cap. 1, De reformatione), dal quale sono stati perfezionati gli antichi canoni, che permettevano che si potesse ricevere un’offerta spontanea, ed è stata ricondotta all’antica ed originaria purezza la disciplina ecclesiastica sulle sacre ordinazioni.

2. Il decreto del Concilio così recita: "Poiché ogni sospetto d’avarizia dev’essere lontano dall’ordine ecclesiastico, i vescovi, gli altri collaboratori nell’impartire gli ordini o i loro ministri non debbono per alcun motivo accettare alcunché – anche se spontaneamente offerto – in occasione dell’attribuzione di qualunque ordine: né per la tonsura clericale, né per lettere dimissorie o testimoniali, né per il sigillo, né in qualunque altra circostanza. I notai, per altro, soltanto in quei luoghi nei quali non vige la lodevole abitudine di non accettare compensi, a fronte di ciascuna lettera dimissoria o testimoniale, possono accettare soltanto la decima parte di un aureo, a patto che non sia fissata per loro alcuna ricompensa per il lavoro svolto. Al vescovo non può essere trasferitodirettamente o indirettamente – alcun emolumento proveniente dalle rendite che competono ai notai per il conferimento degli ordini; infatti egli sa di essere tenuto a prestar loro la propria opera assolutamente gratis. Le tariffe contrarie a questa norma, gli statuti e le consuetudini locali, per quanto d’immemorabile origine (che a buona ragione possono essere ritenuti piuttosto abusi e fonti di corruzione e colpa simoniaca)debbono essere assolutamente abolite e vietate; coloro che si comporteranno diversamente, sia dando sia ricevendo, oltre che nel castigo divino incorreranno immediatamente nelle pene fissate per legge".




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