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| Clemens PP. XIV Decet quam maxime IntraText CT - Lettura del testo |
1. Nel conferimento del suddiaconato, quando il cancelliere o il notaio siano costretti ad un maggior lavoro per comprovare la verità e l’idoneità del patrimonio e del beneficio al cui titolo l’ordinando aspira, occorre premettere necessariamente altre procedure per gli atti di conferimento del predetto ordine. In questo caso consentiamo loro di poter percepire una mercede proporzionata alla loro fatica, da stabilirsi dal vescovo a suo coscienzioso giudizio. Tuttavia, tenuto conto della redazione dell’atto, del sigillo e di tutto il resto, non si può superare la somma di un aureo, ovvero di sedici giulii e mezzo. Vogliamo inoltre che gli ordinandi e i loro parenti siano liberi di ricorrere a qualunque notaio abilitato alla sottoscrizione ed alla rogazione dell’atto, senza che possano essere costretti verso qualcuno; così pure per i testimoni necessari a presenziare nelle predette curie alla costituzione ed alla stipulazione del patrimonio ed al perfezionamento degli altri atti consueti. Il notaio della curia, cui venga affidata una pratica di questo tipo, non potrà a nessun titolo esigere alcuna altra somma oltre la mercede definita dal Vescovo – come sopra specificato – o la somma di un aureo o di sedici giulii e mezzo, sia per la stesura dell’atto, sia per qualunque altra incombenza; né potrà ricevere altro denaro per la pubblicazione del decreto o per la lettera pubblicatoria o per qualunque altra ragione, sotto qualunque pretesto, come si legge chiaramente nel citato decreto del Concilio di Trento e come venne dichiarato apertamente nella sacra Congregazione del Concilio a Vicenza il 7 febbraio 1602, nella sacra Congregazione dei Vescovi a Gerona il 25 ottobre 1588, come si legge nel Fagnani (De simonia, cap. sulle Ordinazioni, n. 32 ss.).