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| Clemens PP. XIV Decet quam maxime IntraText CT - Lettura del testo |
1. Tuttavia, consentiamo che dai notai o dal cancelliere possa essere richiesto un compenso, sempre nell’ambito della legge, purché sia sempre dichiarato, qualora non sia stato fissato per il loro lavoro alcun salario o stipendio; comunque, assolutamente, nulla dei loro emolumenti può pervenire, direttamente o indirettamente, a voi o a chiunque altro, ufficiale o ministro, che conferisce gli ordini, così come venne sancito dal Concilio Tridentino. Queste due disposizioni, che con questa nostra lettera stiamo fissando, vogliamo che siano sempre rispettate in ogni occasione.