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Clemens PP. XIV
Decet quam maxime

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IX.

1. Quel che abbiamo detto precedentemente a proposito delle sacre ordinazioni dev’essere applicato con pari diritto nel conferimento, o assegnazione, dei benefici ecclesiastici; ciò vi apparirà chiaro ed evidente se terrete davanti ai vostri occhi i canoni della Chiesa, fissati proprio per svellere dalle radici gli abusi instauratisi in diversi tempi in questa materia (cap. Si quis, q. 3; cap. Non satis; 8 cap. Cum in ecclesiae; 9 cap. Jacobus; 44 cap. De simonia; Cristiano Lupo, dissert. De simonia, cap. 10). E sebbene il santo Concilio Tridentino non abbia stabilito niente di preciso a questo proposito, tuttavia la sacra congregazione del Concilio, con l’approvazione del sommo Pontefice Gregorio XIII, dichiarò che il decreto cap. 1, sess. 21 De ref., avesse un ruolo anche nel conferimento dei benefici, in particolare degli amministratori, e che non si dovesse ricevere alcunché in cambio del sigillo, nonostante qualunque antica consuetudine (Garz., De benef. part. 8, cap. 1, n. 76 e seg.; Fagnani nel cap. In ordinando de simonia, n. 31; Gallemart, nel cap. 1, sess. 21, De reform.).

2. Questa stessa sacra Congregazione, nella lettera inviata al vescovo di Melfi, con il parere favorevole del sommo Pontefice, giudicò, dichiarò e dispose che i conferitori di benefici – qualunque sia la loro dignità – non possano accettare od esigere alcunché per il conferimento o per qualunque altra pratica inerente i benefici, sotto qualunque forma o aspetto, direttamente o indirettamente, anche se il donativo sia presentato come frutto dell’annata o di qualunque altro frazionamento, nemmeno se dato spontaneamente come offerta. A queste norme debbono assolutamente attenersi anche i notai dei conferitori e tutti gli altri impiegati, per i quali tuttavia è previsto in altra parte un salario garantito; altrimenti, sia chi dona sia chi riceve sarà ritenuto colpevole ipso facto ed incorrerà nelle pene previste dai sacri canoni per i simoniaci; i notai, inoltre, e gli altri impiegati saranno sospesi dai loro incarichi (Garz., loc. cit.).




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