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Clemens PP. XIV
Decet quam maxime

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X.

1. Abbiamo ritenuto di comunicarvi tutto ciò, Venerabili Fratelli, perché comprendiate quanto siano lontane dalla disciplina ecclesiastica le abitudini nel conferimento dei benefici che qua e hanno preso piede nelle vostre diocesi, e con quanto impegno dobbiate sforzarvi affinché siano radicalmente rimosse. Sarà dunque vostro compito di ribadire per primi questa regola e di rispettarla santissimamente, affinché nei benefici ecclesiastici – di cura d’anime o residenziali, semplici o manuali, o di cappellania –che conferirete con procedura ordinaria non richiediate od accettiate alcun compenso, a qualunque titolo o forma, nemmeno di dono augurale, beneficenza o contribuzione volontaria, in particolare per l’approvazione, la preselezione del più degno nel concorso per le chiese parrocchiali ed il possesso dei benefici.

2. Saranno vincolati alla stessa sanzione canonica anche tutti gli altri conferitori, vicari generali, cancellieri, vostri consanguinei, parenti e servi, ai quali vietiamo comunque di percepire alcunché.




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