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| Clemens PP. XIV Decet quam maxime IntraText CT - Lettura del testo |
1. Procedendo analiticamente, del pari vietiamo che i vescovi, o gli altri prelati, o i loro vicari o comunque incaricati possano esigere alcunché sia in quelle che chiamano "cappellanie mobili", sia nelle nuove fondazioni e nelle istituzioni di benefici, cappellanie, confraternite e congregazioni, ovvero nelle fondazioni, benedizioni, consacrazioni, visite ed approvazioni di chiese e di oratori derivanti da autorità apostolica o vescovile. Il cancelliere potrà ricevere soltanto una paga commisurata all’impegno, fissata dal vescovo a suo giudizio e coscienza, purché non superi i sedici giulii e mezzo.