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Clemens PP. XIV
Decet quam maxime

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XXIV.

1. Le stesse norme impongono che tanto i vescovi quanto i loro cancellieri o notai debbano esercitare gratuitamente il loro ministero, sia quando – previo esame ed approvazioneconcedono a qualcuno la facoltà di raccogliere le confessioni sacramentali, di amministrare i sacramenti e di esercitare ogni ministero ecclesiastico, sia quando giudicano l’idoneità dei vicari – sia perpetui, sia rimovibili ad nutum –, degli economi e dei coadiutori, come si legge nel capitolo Ad nostrum de simonia e come fu disposto nelle spesso citate assise di Vicenza (7 febbraio e 8 marzo 1602) e di Gerona (25 ottobre 1588, Ad. 7), in cui comunque si rigetta anche la remunerazione per la lettera che formalizza la concessione dei predetti ministeri e l’esercizio degli incarichi.




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