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| Clemens PP. XIV Decet quam maxime IntraText CT - Lettura del testo |
1. In verità, venendo a mancare le decime personali e quelle, sia reali sia miste, a favore dei monasteri e dei capitoli dei canonici, fu in un certo senso necessario che i laici venissero quasi costretti alle pie offerte, fin qui consuete, con le quali si provvedeva alle necessità dei parroci e delle chiese parrocchiali. Tuttavia si tenne sempre presente la santità della disciplina ecclesiastica per garantire che non ci si allontanasse troppo da queste lodevoli consuetudini: i chierici per eccesso, i laici per difetto. Tra l’altro fu sancito in particolare che esequie, funerali e sepolture di defunti – sia cittadini sia stranieri – non dovessero essere impediti o ritardati per poter ottenere il denaro derivante da questa pia consuetudine; inoltre, che non si dovesse pretendere niente per il permesso di trasferire i cadaveri e seppellirli in un luogo piuttosto che in un altro.