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Clemens PP. XIV
Decet quam maxime

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XXXV.

1. Per quanto riguarda i monasteri delle monache o le case religiose nelle quali le donne vivono come monache, solitarie e lontane dagli impegni del mondo, è stato spesso ribadito dalle Costituzioni apostoliche e dalla sacra Congregazione dei Vescovi e dei Regolari (con il parere favorevole e l’autorevole approvazione dei sommi Pontefici) che né i vescovi, né altri prelati o loro vicari generali, delegati speciali, rappresentanti, ministri, consanguinei o addetti possano assolutamente esigere o accettare emolumenti in denaro o in altra natura per l’ammissione delle fanciulle all’abito monastico; per l’approvazione del deposito della dote; per la verifica della volontà e della disposizione d’animo ad assumere l’impegno della vita regolare; per la pronuncia della professione; per l’accesso delle fanciulle al beneficio dell’educazione; per la rinuncia prima dell’ammissione alla professione; per l’elezione della badessa o di altra superiora; per l’autorizzazione a far entrare in monastero il medico, il chirurgo od altri operatori; per la facoltà di parlare alle monache o alle altre persone che vivono entro i chiostri del monastero; per la delega dei confessori, dei cappellani, dei procuratori, degli amministratori dei beni temporali e degli altri ministri, ed in generale per ogni atto necessario al regime monastico.




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