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Clemens PP. XIV
Decet quam maxime

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XXXVIII.

1. Per le cosiddette lettere patenti, cioè per il permesso di predicare in quaresima e in avvento, o in altro tempo e luogo (Conc. Trid., sess. 5, cap. 2, De reform.).

2. Per la licenza di dedicarsi a lavori servili, per gravi motivi, nei giorni festivi (Urbano VIII, Constit. Universa e numerose sacre Congregazioni del Concilio e dei vescovi, apud Ferrar. verb. festa, n. 31 seg.), anche se il denaro derivante dall’autorizzazione venga destinato a scopi pii.

3. Per la resa dei conti dell’amministrazione delle chiese e dei luoghi pii e per la revisione dei libri della stessa amministrazione, sia che sia fatta dal vescovo, sia da un altro incaricato del vescovo con delega generale o speciale, con l’eccezione, tuttavia, indicata precedentemente.

4. Per il riconoscimento, l’approvazione e la promulgazione delle reliquie, delle indulgenze e degli altari privilegiati.

5. Per l’autorizzazione a chiedere elemosine ed altro, anche se concessa a forestieri.

6. Per la nomina dei custodi delle chiese, i cosiddetti eremiti.

7. Per la lettera testimoniale di povertà o di qualche altro requisito. Il cancelliere tuttavia potrà percepire complessivamente dieci oboli.

8. Per la lettera con la quale si attesta che uno non ha ricevuto alcun ordine, nemmeno la tonsura clericale. Al cancelliere tuttavia potranno essere dati al massimo dieci oboli.

9. Per l’atto di rinuncia allo stato clericale, e per la sua ammissione, o anche per la lettera o attestazione della rinuncia stessa. Per questa lettera tuttavia il cancelliere potrà esigere dieci oboli.

10. Per la consultazione dei libri parrocchiali già trasferiti nell’archivio vescovile: libri nei quali sono indicati i battezzati, i cresimati, gli sposati e i morti. Per ciascuna consultazione su domanda, il cancelliere potrà ricevere al massimo venti oboli ed altrettanti per l’autenticazione del dato richiesto, a meno che la dignità della persona richiedente oppure l’uso della lettera testimoniale oltre i confini della diocesi o del regno non consentano un onorario maggiore.

11. Nel caso in cui la certificazione richiesta non risulti dai libri parrocchiali, e per ricavarla sia necessario mettere a confronto dei testimoni, oltre la mercede nella misura stabilita per l’escussione dei testi e per la redazione dell’atto, al cancelliere sarà consentito ricevere altri quindici oboli per la pubblicazione della lettera testimoniale; al vicario generale saranno pagati trenta oboli per i decreti con i quali avrà disposto la raccolta di informazioni e – dopo averle assunte e verificate personalmente – avrà ordinato la spedizione della lettera testimoniale.

12. Per l’autorizzazione a lasciare la chiesa o il beneficio (Conc. Trid. sess. 23, cap. 1 De ref.). Inoltre per le lettere commendatizie che vengono consegnate ai sacerdoti, ai chierici e a coloro che sono in partenza per altre diocesi.

13. Per le lettere ammonitorie di scomunica che palesino segreti, autorizzate dalla curia vescovile e dall’Ordinario, o quando si tratti di pubblicare lettere ammonitorie apostoliche. Il cancelliere riceverà dieci oboli per l’impegno della stesura. Lo stesso cancelliere sarà gratificato di un ulteriore compenso da parte del vescovo, che ne fisserà anche l’importo, per completare la trascrizione delle notizie che vengono rivelate, previo decreto del vicario.

14. Per la trascrizione di un’ammonizione, di una sentenza o della dichiarazione di censure nelle quali sia incorso qualcuno per avere percosso degli ecclesiastici o per qualsiasi altra causa, anche nel caso di sentenza assolutoria e della stessa assoluzione dalle censure (cap. Ad aures de simonia). Il cancelliere potrà ricevere al massimo venti oboli in pagamento della stesura, purché non si tratti di lettere provenienti dalla sacra Penitenzieria apostolica; per quelle che si riferiscono alla predetta assoluzione, il cancelliere non potrà ricevere alcun compenso. Venti oboli spetteranno al cancelliere anche per le schede di censura – i cosiddetti "cedoloni" – e per la loro affissione come d’abitudine. Analoga norma sarà applicata per la liberazione da un giuramento, con l’avvertenza che se essa sarà concessa nella curia ecclesiastica il cancelliere potrà ricevere per l’attestazione soltanto venti oboli; se essa verrà concessa fuori curia, per la lettera di delega allo stesso cancelliere verranno pagati altrettanti oboli.

15. Per l’autorizzazione a tenere pontificali.

16. Per dar corso alle lettere apostoliche che impartiscono benedizioni o assoluzioni; per le lettere con le quali la stessa facoltà viene attribuita ai parroci o ad altri, con l’inserimento di dette lettere apostoliche, al cancelliere saranno pagati, tutto compreso, soltanto trenta oboli.

17. Per l’esecuzione delle lettere apostoliche relative all’autorizzazione impetrata presso la sacra Congregazione ad alienare o permutare i beni delle chiese e dei luoghi religiosi, oppure ad imporre censi, il cancelliere riceverà un compenso proporzionato alla fatica compiuta per completare la pratica e le scritture. Comunque esso non supererà i dieci giulii. Se la Santa Sede avrà incaricato l’Ordinario di accertare la veridicità di quanto esposto nella supplica, allora al cancelliere toccheranno dieci oboli per ogni teste sottoposto ad esame. Tenuto conto della mole del lavoro, gli si potrà anche assegnare un certo compenso, secondo il giudizio e la coscienza del vescovo, per gli editti, ogni volta che siano prescritti; per l’esame dei testimoni teso ad accertare l’utilità dell’alienazione; e per tutti gli altri adempimenti che – come di consueto occorre portare a termine in questa materia.

18. Per il decreto d’alienazione che, in base al cap. Terrulas 12, q. 2, viene emesso solo dall’autorità ordinaria.




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