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| Clemens PP. XIV Decet quam maxime IntraText CT - Lettura del testo |
1. A questa regola generale fanno eccezione soltanto i cancellieri o i notai per i quali – come altrove abbiamo accennato – non è fissato alcuno stipendio a fronte del loro lavoro. In questo caso il cancelliere, se l’atto sia per benefici con cura d’anime, per un editto o per la lettera con cui viene indetto un concorso pubblico potrà esigere dieci oboli, e cinque per ciascuna copia ed altri cinque per le affissioni di rito. Se la lettera dovrà essere affissa fuori città, le spese di viaggio e le altre derivanti saranno ripagate sulla base dei rimborsi giornalieri vigenti nelle rispettive diocesi. Per la spedizione della lettera di conferimento, sia dei predetti benefici con cura d’anime, sia di quelli semplici, il cancelliere riceverà per il suo lavoro una remunerazione adeguata, fissata a giudizio del vescovo: remunerazione che comunque, tenuto conto della scrittura, del sigillo e di tutto il resto, non potrà superare un aureo, ovvero dieci giulii di moneta romana, come più volte è stato fissato dalla sacra congregazione del Concilio, ed in particolare il 15 gennaio 1594 (Gallemart., loc. cit.) e a Vicenza l’8 marzo 1602 (Fagnani, loc. cit., n. 32) e dalla sacra congregazione dei Vescovi il 25 ottobre 1588 (Fagnani, ibid., n. 35). Infine per quanto si riferisce agli atti di possesso degli stessi benefici, riceverà tre giulii per la sottoscrizione del documento, se i benefici saranno dentro la città, quattro se nel suburbio; se più lontani ancora, saranno osservati i tariffari vigenti nelle rispettive diocesi per le diarie, come abbiamo spiegato sopra. Ma se nel luogo in cui è situato il beneficio risulterà operante un cancelliere del vicario foraneo, o un suo notaio, colui che sta per entrare in possesso del beneficio può avvalersi liberamente degli uffici di questi e per rogare l’atto di possesso non potrà in alcun modo essere obbligato a rivolgersi al cancelliere della curia vescovile. Per una lettera che testimoni l’esito favorevole in un concorso, secondo la relazione degli esaminatori, e della quale sono soliti valersi coloro che l’hanno richiesta per dimostrare la propria idoneità, permettiamo che il notaio riceva come compenso massimo due giulii.