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Clemens PP. XIV
Decet quam maxime

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XXVII.

1. Da ciò dunque avrete compreso, Venerabili Fratelli, che è intollerabile che nelle vostre diocesi si accetti denaro, al di là delle consuete offerte collegate alle pietose incombenze che si prestano al cadavere ed in suffragio dell’anima. Né il parroco – attuale o abituale – dev’essere pagato in funzione della condizione del morto, della distinzione del grado, ovvero in relazione alla posizione favorevole ed al decoro dei luoghi nei quali i cadaveri devono essere inumati, sia in chiesa, sia in luogo più prestigioso della chiesa. È inoltre aberrante per i sacri canoni che il Vescovo pretenda o riceva denaro per seppellire qualcuno, sia adulto, sia bambino, in qualsiasi chiesa diocesana o anche delle comunità religiose. La sacra Congregazione del Concilio, intervenendo contro il Vescovo vicentino e la sacra Congregazione dei Vescovi riunita a Gerona (Ad. 10, Fagnani., cap. In ordinando de simonia, n. 32 ss.) hanno espresso chiara condanna nonostante qualunque consuetudine contraria, anche antichissima.




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