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Pius PP. IX
Nelle istituzioni

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STATUTO FONDAMENTALE PEL GOVERNO TEMPORALE DEGLI STATI DI SANTA CHIESA.

I. Disposizioni generali.

1. Il S. Collegio dei Cardinali, elettori del Sommo Pontefice, è Senato inseparabile dal medesimo.

2. Sono istituiti due Consigli deliberanti per la formazione delle leggi, cioè l’alto Consiglio ed il Consiglio dei Deputati.

3. Sebbene ogni giustizia emani dal Sovrano, e sia in suo nome amministrata, l’ordine giudiziario è nondimeno indipendente nell’applicazione delle leggi ai casi speciali, salvo sempre nello stesso Sovrano il diritto di far grazia. I giudici dei tribunali collegiali sono inamovibili quando vi avranno esercitate le loro funzioni per tre anni dalla promulgazione del presente statuto. Possono però essere traslocati ad altro tribunale eguale o superiore.

4. Non saranno istituiti tribunali o commissioni straordinarie. Ognuno in materia tanto civile quanto criminale sarà giudicato dal tribunale espressamente determinato dalla legge: innanzi alla quale tutti sono eguali.

5. La Guardia Civica si ha come istituzione dello Stato: e rimarrà costituita sulle basi della legge del 5 luglio 1847, e del regolamento del 30 dello stesso mese.

6. Niun impedimento alla libertà personale può essere posto se non nei casi e colle forme prescritte dalle leggi. E perciò niuno può essere arrestato se non in forza d’un atto emanato dall’autorità competente. È eccettuato il caso di delitto flagrante, o quasi flagrante, nel quale l’arrestato dentro 24 ore è consegnato all’autorità competente.

Le misure di polizia e preventive sono pure regolate da una legge.

7. Il debito pubblico è garantito, come pure le altre obbligazioni assunte dallo Stato.

8. Tutte le proprietà, sia dei privati, sia dei corpi morali, sia delle altre pie o pubbliche istituzioni contribuiscono indistintamente ed egualmente agli aggravii dello Stato, chiunque ne sia il possessore.

Quando il Sommo Pontefice la sanzione alle leggi sopra i tributi, l’accompagna con una speciale Apostolica deroga alla immunità ecclesiastica.

9. Il diritto di proprietà in egual modo in tutti è inviolabile.

10. La proprietà letteraria è riconosciuta.

Sono eccettuate soltanto le espropriazioni per causa di pubblica utilità riconosciuta, e previo l’equivalente compenso a norma delle leggi.

11. L’attuale preventiva censura governativa o politica per la stampa è abolita, e saranno a questa sostituite misure repressive da determinarsi con apposita legge.

Nulla è innovato quanto alla censura ecclesiastica stabilita dalle canoniche disposizioni, fino a che il Sommo Pontefice nella sua Apostolica autorità non provvegga con altri regolamenti.

Il permesso della censura ecclesiastica in niun caso toglie o diminuisce la responsabilità politica e civile di coloro, i quali a forma delle leggi son garanti delle pubblicazioni per mezzo della stampa.

12. I pubblici spettacoli sono regolati con misure preventive stabilite dalle leggi. Le composizioni teatrali prima di essere rappresentate sono perciò soggette alla censura.

13. L’amministrazione comunale e provinciale sarà presso dei rispettivi cittadini: con apposite leggi, verrà regolata in modo da assicurare alle comuni e province le più convenienti libertà compatibili con la conservazione dei loro patrimoni e coll’interesse dei contribuenti.

 




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