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| Pius PP. IX Nelle istituzioni IntraText CT - Lettura del testo |
53. L’Autorità governativa provvede con ordinanze e regolamenti alla esecuzione delle leggi.
54. Le leggi e tutti gli atti governativi riguardanti gli oggetti di cui all’art. XXXIII sono firmati dai rispettivi Ministri, che ne sono responsabili. Una apposita legge determinerà i casi di tale responsabilità, le pene, le forme dell’accusa, e del giudizio.
55. I Ministri hanno diritto d’intervenire ed essere uditi in ambidue i Consigli: vi hanno voto se ne sono membri: possono essere invitati ad intervenirvi per dare gli schiarimenti opportuni.