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| Pius PP. IX Nelle istituzioni IntraText CT - Lettura del testo |
64. Saranno quanto prima promulgate:
1. la legge elettorale, che farà parte integrante del presente Statuto;
2. la legge repressiva della stampa, di cui nella prima parte dell’art. XI.
65. Sarà proposto alla prima deliberazione dei Consigli il preventivo del 1849. Saranno pure proposte le seguenti leggi per averne ragione in questa o in altra prossima sessione: la legge sulle istituzioni municipali, provinciali; il Codice di polizia; la riforma della legislazione civile, criminale, e di procedura; la legge sulla responsabilità dei ministri, e sopra i pubblici funzionari.
66. In quest’anno i Consigli si raduneranno al più tardi il primo lunedì di giugno.
67. L’attuale Consulta di Stato cesserà venti giorni innanzi che sieno aperti i Consigli.
Intanto essa proseguirà nell’esame del preventivo ed altre materie amministrative, che le sono state o le saranno rimesse.
68. Il presente Statuto sarà messo in vigore all’apertura dei due Consigli.
Ma per quel che riguarda la elezione dei deputati avrà forza appena pubblicata la legge elettorale.
69. Rimangono in vigore tutte le disposizioni legislative, che non sono contrarie al presente Statuto.
E similmente vogliamo e decretiamo che nessuna legge o consuetudine preesistente o diritto quesito o diritto dei terzi, o vizio di orrezione o surrezione possa allegarsi contro le disposizioni del presente Statuto; il quale intendiamo che debba essere quanto prima inserito in una Bolla Concistoriale, secondo l’antica forma a perpetua memoria.
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, il 14 marzo 1848, anno secondo del Nostro Pontificato.