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Pius PP. IX
Nelle istituzioni

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VI. Del tempo della Sede vacante.

56. Per la morte del Sommo Pontefice immediatamente e di pieno diritto restano sospese le sessioni d’ambidue i Consigli. Non potranno mai essi adunarsi durante la Sede vacante, né in quel tempo potrà procedersi o proseguirsi nella elezione dei deputati. Sono di diritto convocati ambedue i Consigli un mese dopo la elezione del Sommo Pontefice. Se però il Consiglio dei deputati fosse sciolto, e non fossero compiute le elezioni, sono di diritto convocati i collegi elettorali un mese dopo come sopra, e dopo un altro mese son convocati i Consigli.

57. I Consigli non potranno mai, anche prima di sospendere le sessioni, ricevere o dare petizioni dirette al Sacro Collegio o riguardanti il tempo della Sede vacante.

58. Il Sacro Collegio, secondo le regole stabilite nelle costituzioni Apostoliche, conferma i Ministri o ne sostituisce altri. Fino a che non abbia luogo tale atto, i Ministri prosieguono nel loro offizio. Il Ministero per altro degli affari esteri passa immediatamente al Segretario del Sacro Collegio, salvo allo stesso S. Collegio il diritto di affidarlo ad altro soggetto.

59. Le spese del funere del Sommo Pontefice, quelle del Conclave, quelle per la creazione, coronazione e possesso del nuovo Pontefice sono a carico dello Stato. I Ministri, sotto la dipendenza del Cardinale Camerlengo, provvedono la somma occorrente, quantunque non contemplata nel preventivo di quell’anno, fermo l’obbligo di renderne conto, dimostrando d’averla impiegata per i titoli sopra enunciati.

60. Se allorché muore il Sommo Pontefice il bilancio preventivo dell’anno non fosse ancora stato votato da ambidue i Consigli, i Ministri di pieno diritto sono autorizzati ad esigere i tributi e provvedere alle spese sulle basi dell’ultimo preventivo votato dai Consigli e sanzionato dal Pontefice.

Se però il preventivo allorché muore il Pontefice era già stato votato da ambidue i Consigli, in questo caso il Sacro Collegio userà del diritto di dare o negare la sanzione alla risoluzione dei Consigli.

61. I diritti di Sovranità temporale esercitati dal defunto Pontefice, durante la Sede vacante, risiedono nel Sacro collegio, il quale ne userà a norma delle costituzioni Apostoliche, e del presente Statuto.

 




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