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Pius PP. IX
Noscitis et Nobiscum

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XXVI.

Ma siccome dai Ministeri amministrati a dovere un grande splendore e utilità nella Santa Chiesa derivano, e siccome il Clero Regolare opera insieme con voi nel procurare la salute delle anime; così Noi vi commettiamo, in primo luogo, o Venerabili Fratelli, di far consapevoli a nome Nostro le Comunità religiose delle vostre Diocesi, che Noi deploriamo di cuore le particolari disgrazie, che parecchie di loro ebbero a sopportare in questi ultimi tempi calamitosi; ma che frattanto Ci fu di non leggero conforto la pazienza di animo e la costanza nella virtù e nello zelo della Religione, nelle quali moltissimi Religiosi si sono resi degni di commendazione; sebbene non siano mancati alcuni, che dimentichi della lor professione, con iscandalo dei buoni e dolore sì Nostro che dei loro fratelli, indegnissimamente prevaricarono. In secondo luogo poi vi commettiamo di esortare a nome Nostro i Presidi e Superiori delle stesse Comunità, perché secondo esige il loro dovere, non perdonino a qualsivoglia cura e industria perché la Disciplina Religiosa ove è in fiore rinvigorisca ognor più, e perché ove ha sofferto alcun danno riviva al tutto e si rinnovelli. Gli stessi superiori ammoniscano, confortino, rimproverino all’uopo i religiosi loro alunni, perché considerando essi seriamente con quali voti si sono astretti, si adoprino con ogni premura in soddisfarli, e osservino con grande diligenza le regole dei loro Istituti, e portando continuamente nel loro corpo la mortificazione di Gesù Cristo si astengano da tutte quelle cose che sono aliene dalla lor vocazione, e si esercitino in quelle opere che o alla carità di Dio e del prossimo, o all’acquisto della perfezione appartengono. Si guardino in ispecial modo i sopraddetti Superiori di Ordini dall’ammettere alcuno nella Religione, se prima non avranno disaminato con ispecial accuratezza la sua indole, vita e costumi; oltre di che non ammettano alla professione religiosa se non quelli, che dato termine al loro noviziato, avranno fornite così chiare prove di vocazione, che si possa credere con fondamento che essi non si appigliano allo stato religioso mossi da alcun altro motivo, fuorché quello di vivere soltanto in Dio, e per procurare la propria e la salute altrui, secondo il peculiar fine di ciascun Ordine. Sopra del quale particolare oggetto Noi abbiamo fermo in animo che si osservino tutte quelle cose che a vantaggio degli Ordini Religiosi furono stabilite e prescritte nei decreti del 25 Gennaio dell’anno scorso dalla Nostra Congregazione sopra lo stato dei Regolari, e che furono approvate dalla Nostra Apostolica Autorità.




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