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Pius PP. IX
Cum saepe

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V.

Invero, con somma meraviglia e amarezza dell’animo Nostro, abbiamo visto (e non avremmo mai supposto un tale evento) impunemente infranta e violata in quel Regno la predetta Nostra Convenzione addirittura contro la stessa volontà del popolo Spagnolo, dolente e protestante; abbiamo visto recare nuove offese (che siamo costretti a deplorare presso di Voi, Venerabili Fratelli) alla Chiesa, ai suoi diritti, ai Vescovi, alla suprema potestà Nostra e di questa Santa Sede. Infatti furono promulgate leggi con le quali il primo e il secondo articolo della stessa Convenzione vengono sovvertiti, non senza grave detrimento della religione, e si prescrive che i beni della Chiesa devono essere venduti. A ciò si aggiunge che furono pubblicati vari decreti coi quali si interdice ai Vescovi la facoltà di conferire gli Ordini sacri, si proibisce alle Vergini consacrate a Dio di ammettere altre donne al noviziato nel loro istituto religioso e si stabilisce che siano da ricondurre allo stato secolare le Cappellanie laicali e le altre pie istituzioni. Non appena abbiamo appreso che si stavano preparando così gravi oltraggi alla religione, alla Chiesa, a Noi e a questa Santa Sede, Noi, adempiendo al Nostro dovere, senza frapporre alcun indugio, non tralasciammo di protestare e di reclamare energicamente presso il Governo Madrileno contro tutti questi provvedimenti temerari, sia tramite il Nostro Cardinale Segretario di Stato, sia tramite il Nostro incaricato di affari residente a Madrid. Ritenemmo inoltre che si dovesse chiedere allo stesso Governo che delle Nostre recriminazioni fosse data notizia ai fedeli affinché – nel caso in cui la proposta di legge sull’alienazione dei beni della Chiesa non fosse respinta – gli stessi fedeli si astenessero dall’acquistarli. Abbiamo anche richiamato alla memoria del Governo di Madrid che nella Nostra lettera Apostolica sulla stessa Convenzione dichiarammo in modo esplicito che siccome i patti sottoscritti nella stessa Convenzione erano così sfacciatamente violati e infranti, sarebbe stata fuori luogo ulteriormente l’indulgenza che Noi avevamo usato a proposito della stessa Convenzione, e perciò dichiarammo che da Noi e dai Romani Pontefici Nostri Successori non avrebbero subito sanzione alcuna coloro che prima della Nostra Convenzione avevano acquistato beni della Chiesa.




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