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Pius PP. IX Cum catholica Ecclesia IntraText CT - Lettura del testo |
Sulla scorta di queste disposizioni, e non altrimenti, dovranno procedere tutti i giudici ordinari e delegati, gli stessi uditori delle cause del Palazzo Apostolico, i Cardinali di Santa Romana Chiesa, come pure i Delegati a latere, i Nunzi della Santa Sede e ogni altro giudice, qualunque sia la carica e il potere esercitati e che potranno esercitare, essendo stata tolta, a tutti e a ciascuno, l’autorità e il potere di giudicare e di decidere diversamente. Nell’eventualità che si procedesse in merito diversamente da quanto stabilito, indipendentemente dal grado di autorità del giudice, a ragion veduta o per ignoranza, l’atto risulterebbe nullo ed inefficace.