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Pius PP. IX
Quartus supra

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XLIII.

Noi siamo rimasti molto meravigliati, allorché Ci è stato riferito che siamo stati contestati per la rinnovata e da Noi confermata legge circa l’alienazione dei beni ecclesiastici, come se volessimo non tanto invadere i diritti imperiali, quanto rivendicare per Noi gli stessi beni delle Chiese Armene. I beni ecclesiastici appartengono alle rispettive Chiese, come i beni dei cittadini appartengono ai cittadini, e sono di loro proprietà: ciò è sancito non solo dai canoni, ma dettato – come ognuno sa – dalla stessa legge naturale. Per la verità, l’amministrazione di questi beni fu affidata all’arbitrio e alla coscienza dei Vescovi fin dai primi secoli della Chiesa; i decreti dei Concilii che seguirono non tralasciarono di regolare la materia, emanando delle leggi per definire con quali criteri e con quali finalità doveva essere condotta la loro amministrazione e permessa la loro alienazione. In proposito, l’antico potere dei Vescovi fu limitato, e concesso secondo la prudente decisione dei Sinodi o dei Presuli Maggiori. Ma siccome non pareva che si provvedesse abbastanza alla sicurezza dei beni ecclesiastici, sia per la rara celebrazione dei Sinodi, sia per altre cause, dovette intervenire l’autorità della Sede Apostolica, con la quale si provvide che non venissero alienati i beni delle Chiese, senza consultare il Pontefice Romano.




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