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| Pius PP. IX Quartus supra IntraText CT - Lettura del testo |
Certamente, tutto questo non era sconosciuto ai preclarissimi Vescovi delle Chiese Orientali. Infatti, nel Concilio di Costantinopoli celebrato nell’anno 536, Menna, Vescovo di quella città apertamente dichiarava ai Padri, che approvavano: "Noi, come la vostra carità già conosce, seguiamo la Sede Apostolica e le obbediamo; riconosciamo in comunione con essa i suoi membri che l’approvano, mentre condanniamo coloro che essa condanna". Ancora più apertamente ed espressamente San Massimo , Abate di Crisopoli e confessore della fede, parlando di Pirro Monotelita dichiarava: "Se non vuole essere eretico e non vuole sentirselo dire, non si metta dalla parte di questo o di quello: ciò è inutile e irragionevole perché se c’è uno che si scandalizza di lui, tutti sono scandalizzati, e se uno è appagato, tutti senza dubbio sono appagati. Quindi si affretti ad accordarsi su tutto con la Sede Romana. Una volta accordatosi con essa, tutti insieme e ovunque lo riterranno pio e ortodosso. Infatti parla inutilmente chi crede che una persona siffatta debba essere persuasa e sottratta al castigo da me; egli non dà garanzie e implora il beatissimo Papa della santissima Chiesa dei Romani, cioè la Sede Apostolica, la quale dallo stesso Verbo di Dio incarnato, ma anche da tutti i santi Sinodi, secondo i sacri canoni ricevette e detiene il governo, l’autorità e il potere di legare e di sciogliere in tutto e su tutto, quanto si riferisce alle sante Chiese di Dio che esistono su tutta la terra". Perciò Giovanni, Vescovo di Costantinopoli, dichiarava ciò che poi avvenne nell’ottavo Concilio Ecumenico, cioè "che i separati dalla comunione della Chiesa Cattolica, cioè coloro che non sono in accordo con la Sede Apostolica, non dovevano essere nominati nella celebrazione dei Sacri Misteri" ; con ciò si significava palesemente che essi non venivano riconosciuti come veri cattolici. Tutto questo è di tale importanza che chiunque sia stato indicato come scismatico dal Pontefice Romano, finché non ammetta espressamente e rispetti la sua potestà, debba cessare di usurpare in qualsiasi modo il nome di cattolico.