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| Pius PP. IX Quartus supra IntraText CT - Lettura del testo |
Ma, affermano i Neoscismatici, non si è trattato di dogmi, ma di disciplina a questa infatti si riferisce la Nostra Costituzione Reversurus pubblicata il 12 luglio 1867 ; quindi a coloro che la contestano non possono non essere negati il nome e le prerogative di cattolici: e Noi non dubitiamo che a voi non sfuggirà quanto sia futile e vano questo sotterfugio. Infatti, tutti coloro che ostinatamente resistono ai legittimi Prelati della Chiesa, specialmente al sommo Pastore di tutti, e si rifiutano di eseguire i loro ordini, non riconoscendo la loro dignità, dalla Chiesa Cattolica sono sempre stati ritenuti scismatici. Per quanto hanno fatto i sostenitori della fazione Armena di Costantinopoli, nessuno potrà ritenerli immuni dal reato di scisma, anche se non sono stati condannati come tali dall’autorità apostolica. La Chiesa, come hanno insegnato di Padri è un popolo riunito con un sacerdote; è un gregge che aderisce al suo Pastore: perciò il Vescovo è nella Chiesa, e la Chiesa nel Vescovo, e chi non è con il Vescovo, non è nella Chiesa. Del resto, come ammoniva il Nostro Predecessore Pio VI nella lettera Apostolica con cui condannò in Francia la costituzione civile del Clero, spesso la disciplina aderisce talmente al dogma e influisce a tal punto sulla conservazione della sua purezza che i sacri Concilii in moltissimi casi non hanno dubitato di separare con anatemi dalla comunione della Chiesa i violatori della disciplina.