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| Pius PP. IX Quartus supra IntraText CT - Lettura del testo |
Se poi il supremo Sovrano Ottomano di Costantinopoli e i suoi successori ritennero utile affidare ai Vescovi e ad altri ecclesiastici anche l’amministrazione e un compito civile, non per questo può essere diminuito il pieno e completo potere della Chiesa a seguito della loro elezione. Sarebbe assolutamente sconveniente che i valori celesti venissero posposti a quelli terreni, e i valori spirituali dovessero servire quelli civili. D’altronde resterebbe sempre integro il diritto del Sovrano di attribuire ad altri il grado e il potere civile, qualora lo giudicasse opportuno, restando sempre pieno e libero per i Vescovi cattolici l’esercizio del potere ecclesiastico. E, come è noto, ciò è avvenuto con un particolare decreto del Sovrano Ottomano nell’anno 1857.