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| Pius PP. IX Quartus supra IntraText CT - Lettura del testo |
Per la salvaguardia delle Chiese, fu ritenuta cosa tanto importante e necessaria stabilire, già da molto tempo, che gli eletti alle Chiese cattedrali, metropolitane o anche patriarcali dovessero obbligarsi, con religioso giuramento, all’osservanza di questa legge. Anche gli Atti che sono nei Nostri archivi apostolici attestano che questo giuramento fu prestato anche dai Patriarchi di rito Orientale, relativamente ai beni della loro mensa, fin da quando le loro Chiese sono ritornate alla verità e unità cattolica: e non c’è stato nessuno che non abbia promesso con giuramento di osservare la legge predetta. Lo stesso procedimento fu seguito e si segue ogni giorno da parte dei Vescovi di rito Latino di tutte le nazioni, regni o repubbliche, senza che mai le autorità civili abbiano protestato per la violazione di qualche loro diritto. E giustamente. Infatti, con queste leggi il Pontefice Romano non pretende nulla; nulla si arroga: l’essenziale è che sì definisca con appropriate decisioni cosa sia necessario fare nei singoli casi da parte del Vescovo, o quali poteri si concedano al Vescovo, sempre tenendo conto dell’interesse delle singole Chiese: con l’intento non dissimile da quello di un padre di famiglia che tratta con i figli su ciò che si deve compiere. Quanto al fatto che ai Patriarchi soggetti a Roma è vietato alienare i beni della loro mensa senza aver consultato la Sede Apostolica, ciò abbiamo ritenuto dovesse essere inserito nella Nostra Costituzione relativa agli altri beni ecclesiastici, non senza gravissimi motivi, dei quali ben sappiamo che dovremo rendere doveroso conto a Dio: nessuno che voglia giudicare con retta coscienza può sospettare altrimenti. Ogni saggia persona comprenderà che con la citata Nostra Costituzione fu provveduto alla salvaguardia e alla conservazione dei beni ecclesiastici in modo più sicuro ed efficace, senza che sia stato recato alcun pregiudizio ai diritti di chicchessia.