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| Pius PP. IX Quartus supra IntraText CT - Lettura del testo |
Abbiamo rivendicato a questa Sede Apostolica il diritto e il potere di eleggere il Vescovo fra una terna che Ci viene proposta, o anche prescindendo da essa; abbiamo proibito che sia intronizzato il Patriarca eletto, se prima non è stato confermato dal Romano Pontefice: questo è ciò che alcuni sopportano malvolentieri e contestano. Essi Ci pongono davanti le consuetudini e i canoni delle loro Chiese, come se Noi avessimo voluto recedere dalla custodia dei sacri canoni. A queste affermazioni si potrebbe rispondere con quanto scrisse San Gelasio, Nostro Predecessore , che dovette subire una simile calunnia dagli scismatici Acaciani: "Ci oppongono dei canoni, mentre non sanno quello che dicono; si scagliano contro gli stessi canoni, quando si rifiutano di obbedire alla prima Sede, che li richiama a cose rette e sane". Sono infatti gli stessi Canoni che riconoscono in ogni maniera la divina autorità del Beato Pietro su tutta la Chiesa, e che asseriscono – come è stato detto nel Concilio di Efeso – che Egli fino ad ora e sempre vive nei suoi Successori ed esercita il diritto di giudicare. Giustamente pertanto Stefano, Vescovo di Larissa, poté rispondere risolutamente a coloro che ritenevano che per l’intervento del Romano Pontefice si diminuissero i privilegi delle Chiese della regale città di Costantinopoli: "L’autorità della Sede Apostolica, che da Dio e Salvatore nostro è stata data al capo degli Apostoli, sovrasta a tutti i privilegi delle Sante Chiese: nella sua confessione tutte le Chiese del mondo trovano la pace" .