Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Pius PP. IX
Etsi multa

IntraText CT - Lettura del testo

Precedente - Successivo

Clicca qui per attivare i link alle concordanze

IV.

Infatti, dopo la violenta espulsione del Venerabile Fratello Gaspare, Vescovo di Hebron e Vicario Apostolico di Ginevra, – la quale quanto fu decorosa e gloriosa per chi l’ha subita, altrettanto fu ignobile e indegna per coloro che la imposero e la eseguirono – il Governo di Ginevra, nei giorni 23 marzo e 27 agosto di questo anno, promulgò due leggi, pienamente conformi all’editto (proposto nel mese di ottobre dell’anno precedente) che era stato da Noi biasimato nell’Allocuzione che prima abbiamo ricordato. Il medesimo Governo, anzi, si è arrogato il diritto di rifare in quel Cantone la Costituzione della Chiesa cattolica, e di redigerla in forma democratica, assoggettando il Vescovo all’autorità civile, sia per quanto si riferisce all’esercizio della sua giurisdizione e della sua amministrazione, sia per quanto riguarda la delegazione della sua potestà; vietandogli d’aver domicilio in quel Cantone; determinando il numero e i confini delle parrocchie; proponendo la forma e le condizioni dell’elezione dei Parroci e dei Vicari, i casi e il modo di revoca o di sospensione dei medesimi dal loro incarico; affidando ai laici il diritto di nominarli e l’amministrazione temporale del culto, e preponendo gli stessi laici quali ispettori alle funzioni della Chiesa in generale. È sancito inoltre da quelle leggi che senza il permesso del Governo, anch’esso revocabile, i Parroci e i Vicari non possano esercitare alcuna funzione, non possano accettare alcun incarico superiore a quello che hanno assunto per elezione del popolo, e allo stesso modo siano costretti a prestare giuramento all’autorità civile, con parole che, a rigore di termini, contengono apostasia. Non c’è nessuno che non veda che queste leggi non solo sono irrite e non possiedono alcun vigore, per la totale mancanza di autorità dei legislatori laici, e per lo più eterodossi, i quali ancora, nelle cose che comandano, si oppongono talmente ai dogmi della Fede cattolica e alla disciplina della Chiesa, sancita dal Concilio Ecumenico Tridentino e dalle Costituzioni pontificie, tanto che è assolutamente necessario che siano da Noi riprovate e condannate.




Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

IntraText® (V89) Copyright 1996-2007 EuloTech SRL